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Jun 4, 2024

Modello 231 adeguato: il Tribunale di Milano assolve l’Ente

1. Con la Sentenza n. 1070 del 25 gennaio 2014 il Tribunale di Milano si è pronunciato, tra l’altro, in tema di responsabilità dell’Ente ai sensi del D.lgs. 231/2001 (di seguito il “Decreto 231”) fornendo alcune indicazioni sul contenuto di un Modello Organizzativo di Gestione e Controllo (di seguito il “Modello 231”) idoneo e concretamente attuato.

2. In particolare, il Tribunale di Milano ha escluso la responsabilità di una società (di seguito "Ente”), in relazione ad un imputazione di false comunicazioni sociali: il Modello 231 èstato infatti ritenuto idoneo e concretamente attuato, mentre è stata accertata la sua elusione fraudolenta da parte degli imputati.

A. I fatti oggetto della sentenza

3. Nel caso in esame l’addebito ipotizzato a carico dell’Ente concerneva la violazione degli artt. 5 e 25-ter del Decreto231, in relazione al reato di false comunicazioni sociali commesso da alcuni soggetti apicali di una società per azioni italiana, controllata da una multinazionale con sede all’estero, ed accertato grazie alle segnalazioni anonime pervenute tramite il sistema del whistleblowing implementato dall’Entestesso.

4. Secondo la tesi sostenuta dalla Procura,l’Ente avrebbe adottato un Modello 231 carente poiché privo di un'analisi del rischio-reato, nonché sprovvisto dei reali presidi di controllo interno idonei a prevenire la commissione del reato contestato.

B. Leconsiderazioni del Tribunale di Milano in merito al contenuto del modello 231 e alla sua efficacia esimente

5. Dopo aver fornito alcune indicazioni sulle modalità di implementazione di un Modello 231 che sia idoneo ed efficacemente attuato al fine di escludere la responsabilità amministrativa dell’Ente, così come previsto dall’art. 6 del Decreto 231 (1) , il Tribunale di Milano ha applicato il principio di diritto affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la valutazione della responsabilità dell’Ente deve avvenire secondo il meccanismo della c.d. “prognosi postuma”. Si tratta di un giudizio da condurre al momento in cui il reato è stato commesso,verificandone prevedibilità ed evitabilità qualora fosse stato adottato ed efficacemente attuato un  Modello 231 "virtuoso".

Si tratta quindi di valutare se, in presenza di un Modello 231 idoneo e la cui efficacia siastata accertata in concreto, il reato sarebbe stato commesso.

6. Tale criterio corrisponde al dettato normativo che richiede una valutazione del Modello 231 in concreto anziché in astratto.

7. La sentenza in esame si sofferma quindi sul concetto di elusione fraudolenta, richiamato dall’art. 6 del Decreto 231, consistente in una condotta “ingannevole, falsificatrice, obliqua, subdola, tale da frustrare con l’inganno il diligente rispetto delle regole da parte dell’ente”. In particolare, secondo il Tribunale di Milano, l’esonero dell’Ente dalla responsabilità da reato è stato giustificato dalla condotta dell’organo apicale completamente dissociata dalla politica dell’impresa e, dunque, prodotto di una scelta personale ed autonoma di color che hanno agito per conto dell’Ente, nonostante l’adozione di un Modello 231 idoneo ed efficace.

(1) La sentenza fornisce indicazioni precise e puntuali sulle modalità di redazione della Parte Generale, della Parte Speciale, del Codice Etico, dell’implementazione dei canali whistleblowing nonché sull’importanza della periodicità dei programmi di formazione.

C. La valutazione di adeguatezza del modello 231 adottato nel caso di specie

8. Nella valutazione in concreto del Modello 231 adottato dall’Ente, la sentenza preliminarmente dà atto del contenuto dellarelazione redatta dal Consulente Tecnico del Pubblico Ministero che aveva considerato adeguato il Modello 231 adottato dall’Ente nella versione aggiornata del 2016, ma non quello precedente adottato nel 2011. Nello specifico, il Consulente del Pubblico Ministero aveva ritenuto carente la precedente versione del Modello 231 del 2011, poiché costituito dalla sola Parte Generale ed apparentemente privo dell’attività di mappatura delle aree arischio-reato e dei protocolli di prevenzione del rischio stesso.  

9. A giudizio del Tribunale di Milano, tali carenze formali sarebbero state superate dall’istruttoria dibattimentale che ha invece dimostrato come l’attività di risk assessment fosse stata concretamente svolta dall’Ente. Inoltre, il Modello 231 del 2011 prevedeva alcuni protocolli relativi a specifiche procedure di prevenzione del rischio-reato, poi confluiti nella Parte Speciale della versione del Modello231 successivamente adotta nel 2016.

10. Nel corso del giudizio ed all’esito dell’escussione dei testimoni era invece emersa l’elusione fraudolenta del Modello 231: infatti il clima aziendale all’interno dell’Ente era caratterizzato da un management talmente accentrato ed autocratico che aveva comportato la sistematica violazione del sistema di governance,delle policy aziendali e, quindi, dello stesso Modello 231 (fenomeno noto comemanagement override).

11. Il Tribunale di Milano si è infine soffermato anche sull’importanza del funzionamento del sistema whistleblowing implementato dall’Ente, posto che l’accertamento delle condotte contestate è stato possibile proprio perché emerse da alcune segnalazioni anonime,comunicate tramite il sistema whistleblowing adottato dall’Ente.

12. Alla luce delle risultanze emerse nelcorso del giudizio, il Tribunale di Milano ha quindi assolto l’Entedall’illecito contestato, ritenendo che nel caso di specie il Modello 231, seppur adeguato ed efficacemente attuato, non sarebbe stato in grado dievitare comportamenti elusivi e manipolatori come quelli accertati nel giudizioin esame.

D. Conclusioni

13. Solitamente nell’ambito dei giudizi inmateria di Modelli 231, l’approccio seguito dai giudici di merito è stato caratterizzato dal c.d. post hoc propter hoc, ossia da una presunzione di inidoneità dei Modelli  sulla base della mera verifica dell’ avvenuta commissione di un reato-presupposto, indipendentemente dalla disamina dei protocolli e delle procedure effettivamente implementate da un Ente.

14. Nel caso di specie, invece, i giudici sono andati oltre: hanno speso un notevole sforzo istruttorio per accertare la concreta applicazione del Modello 231 e lo svolgimento delle attività di formazione ai fini dell'efficace attuazione dello stesso, attuate non solo mediante una diffusione e comunicazione a tutto il personale del Modello e del Codice Etico, ma anche mediante periodiche – e non occasionali - iniziative di formazione finalizzate a divulgare ed implementare la comprensione delle procedure e delle regole comportamentali adottate.

Per qualsiasi domanda relativa a questo argomento, è possibile contattare Avv. Erika Stanca o Avv. Ilaria Carnassale

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